Disciplina del contratto d’unione solidale
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato Gregorio Fontana
presentata il 30 aprile 2015
Introduzione del titolo VI-bis del libro primo del codice civile, in materia di disciplina del contratto di unione solidale (3089)
RELAZIONE:
ONOREVOLI COLLEGHI!
Il dibattito sulle unioni affettive diverse dalla famiglia tradizionale si fa, nel nostro Paese, sempre più intenso e vivace. Come sappiamo, la famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, gode di una particolare protezione nel nostro ordinamento, come chiaramente si può evincere dall’art. 29 della Costituzione.
Di recente, tale principio è stato sottoposto a vari tentativi di revisione critica, in favore di una visione più ampia dell’istituto del matrimonio, tale da far sì che in questo siano ricomprese le unioni tra persone del medesimo sesso. Ma, come autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza hanno confermato, costituisce «una forzatura pretendere di equiparare due situazioni che sono rese non omogenee dalla naturale potenzialità procreativa che soltanto il matrimonio tra uomo e donna possiede» e «non è senza significato, del resto, che, anche nei paesi in cui si è giunti ad un pieno riconoscimento delle unioni omosessuali equiparate al matrimonio, tale risultato sia stato raggiunto, tranne qualche eccezione, mediante l’adozione di apposite leggi» (Alessandro Criscuolo, presidente della Corte Costituzionale).
A conferma di tale orientamento, è intervenuta, di recente, la Suprema Corte di Cassazione, la quale, in un recente pronunciamento (prima sezione civile della Corte di Cassazione, sentenza n. 2400 depositata il 9 febbraio 2015), nel respingere il ricorso presentato da una coppia gay che voleva sposarsi in Campidoglio e che si era vista negare dall’ufficiale di stato civile le pubblicazioni di matrimonio, ha stabilito che «nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale». La Cassazione sottolinea come né la Costituzione Italiana né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea impongano l’estensione dei diritti matrimoniali a coppie dello stesso sesso e che, dunque, la proibizione delle nozze gay non comporta la violazione di alcun principio di non discriminazione. Il giudice osserva, come, «il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento», riconosciuto dalla convenzione, non comporta che tale diritto sia necessariamente esercitato «mediante l’opzione del matrimonio».
Tuttavia, secondo la Suprema Corte le coppie omosessuali possono «acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali» derivanti dalla relazione. Di qui, il richiamo del giudice a «un tempestivo intervento del legislatore» per dare riconoscimento, in base all’articolo 2 della Costituzione, a un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia.
Insomma, non può ignorarsi il fatto che il fenomeno di convivenze diverse da quelle di tipo matrimoniali, e caratterizzate da unione affettiva tra persone del medesimo sesso, meriti attenzione da parte del Legislatore. Certo, non si tratta di un fenomeno di massa, come a volte si vorrebbe a far credere, in sede di polemica politica. I “registri delle unioni civili”, istituiti in numerosi comuni, si sono rivelati per lo più un fallimento: il numero delle coppie che ne ha usufruito è irrisorio. Ciò non toglie che esista, nel Paese, una diffusa e crescente sensibilità sul tema delle unioni affettive diverse da quella tradizionale e, in particolare, delle unioni tra persone del medesimo sesso. È opportuno, dunque, che il Legislatore intervenga, disegnando una disciplina organica in tale materia, nel rispetto dei nostri principi tradizionali.
Con il presente disegno di legge, viene ripresa una proposta presentata dal senatore Alfredo Biondi nella XV Legislatura AS 589/XV) in materia di «Disciplina del contratto d’unione solidale», con una sola modifica.
Tale contratto è finalizzato alla regolamentazione delle possibili forme di convivenza tra due persone, indipendentemente dal sesso degli individui stessi e dalle motivazioni alla base della scelta di convivenza, secondo i principi di non discriminazione e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Esso – citiamo dalla relazione presentata a suo tempo dal senatore Biondi «è rivolto a tutte le persone che intendano pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini patrimoniali sia di organizzazione in senso lato della vita in comune». A differenza della proposta citata, tuttavia, la presente non prevede il diritto alla reversibilità in caso di decesso di uno dei due firmatari in assenza dell’ex coniuge, dei figli superstiti minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età superiore a sessantacinque anni e non titolari di una pensione. Riteniamo, infatti, che, per questa via, si perverrebbe a un aggravio di oneri a carico della collettività, del tutto irragionevole e ingiustificato. L’istituto della pensione di reversibilità, come è noto, si colloca nell’ambito degli interventi legislativi diretti a tutelare la famiglia tradizionale (i noti “diritti della vedova”), per la particolare protezione accordata dallo Stato a quest’ultima, come ricordato. Inoltre, l’arbitraria estensione di tale istituto alle unioni diverse da quelle riconducibili al modello familiare potrebbe prestarsi a indebite strumentalizzazioni da parte di individui privi di scrupoli. Per il resto, riprendiamo fedelmente la proposta citata, che consiste nell’introduzione nel Codice civile di un un “Titolo VI-bis” rubricato “Del contratto d’unione solidale” e composto da dieci articoli.
Il «contratto d’unione» può essere stipulato solo tra persone maggiorenni e mentalmente sane, non sottoposte a tutela e non coniugate. Esso è sottoposto alla disciplina dei contratti prevista dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia (articolo 230-ter del codice civile). Esso viene sottoscritto dalle parti dinanzi ad un notaio e può essere modificato con espressa dichiarazione da parte dei contraenti (articolo 230-quater, secondo comma). Viene pertanto istituito presso l’archivio notarile competente un apposito registro (art. 230-quinquies). Per quel che riguarda i cittadini italiani all’estero, questi sono soggetti alle disposizioni presente nella normativa che qui si propone anche qualora abbiano sottoscritto un con tratto d’unione in un Paese straniero secondo le norme ivi stabilite (art. 230-sexies). Viceversa, lo straniero con regolare permesso di soggiorno che voglia sottoscrivere un contratto di unione è soggetto alle disposizioni previste dal Codice civile, ai commi 1 e 3 dell’art. 116, per il “matrimonio dello straniero nella Repubblica”, con la precisazione, a nostro avviso di particolare significato, che «la sottoscrizione del contratto d’unione non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia» (art. 230-septies). Di particolare rilievo, ci pare, inoltre, il fatto che si preveda che tra i contraenti sussistano precisi diritti e doveri di natura solidaristica e assistenziale (art. 230-octies). In merito al regime patrimoniale, in caso di assenza di diverso pronunciamento da parte dei contraenti al momento della stipula del contratto, si presume il regime di separazione dei beni (art. 230-nonies). La cessazione degli effetti del contratto d’unione può aversi per comune accordo, per decisione unilaterale, per matrimonio di uno dei due firmatari, per morte di uno dei due firmatari (art. 230-decies). Gli effetti della cessazione variano, ovviamente, in base alle modalità con cui la cessazione stessa è avvenuta, secondo i principi generali del nostro ordinamento (art. 230-undecies). Una particolare attenzione, data la rilevanza sociale del problema, è prestata al tema della successione nel contratto di locazione. Nella proposta si prevede che qualora uno dei due firmatari del contratto d’unione sia titolare di contratto di locazione per l’alloggio comune, in caso di morte di quest’ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il contratto d’unione sussista da un periodo non inferiore a cinque anni (art. 230-duodecies). Ciò al fine di evitare gravi situazioni di disagio sociale, per un verso, e di inibire ogni indebita strumentalizzazione della presente disciplina.
Art. 1.
1. Dopo il titolo VI del libro I del codice civile è inserito il seguente:
«Titolo VI-bis.
DEL CONTRATTO D’UNIONE SOLIDALE
Art. 230-ter. – (Del contratto d’unione solidale). –
Il contratto d’unione solidale, di seguito denominato «contratto d’unione», è un contratto concluso tra due persone maggiorenni per l’organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
A pena di nullità, il contratto d’unione non può essere concluso: 1) tra i minori di età; 2) tra due persone di cui una è interdetta per infermità di mente; 3) tra due persone di cui una è vincolata da precedente matrimonio; 4) tra due persone di cui una è vincolata da precedente contratto d’unione; 5) tra due persone di cui una è sottoposta a tutela.
Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l’effettiva e continuativa convivenza. Alle clausole del contratto d’unione si applicano le norme del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti. Risultano altresı` applicabili le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti.
Art. 230-quater .
– (Pubblicazione). –
Due persone che concludono un contratto d’unione ne fanno dichiarazione congiunta all’ufficio di notaio nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove sono entrambi residenti. Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del contratto già registrato presso l’ufficio di notaio, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che lo hanno sottoscritto. L’atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.
Art. 230-quinquies .
– (Registro dei contratti d’unione solidale). –
Presso l’archivio notarile competente è istituito il registro dei contratti d’unione solidale. Il notaio provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei contratti d’unione inseriti nel registro di cui al primo comma.
Art. 230-sexies. – (Contratto d’unione del cittadino italiano all’estero). –
Il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto d’unione in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
Art. 230-septies .
– (Contratto d’unione dello straniero). –
Allo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia che vuole sottoscrivere un contratto d’unione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, commi primo e terzo. La sottoscrizione del contratto d’unione non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
Art. 230-octies.
– (Diritti e doveri dei firmatari). –
I soggetti firmatari del contratto d’unione si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
I soggetti firmatari del contratto d’unione sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all’alloggio. I soggetti firmatari posso prevedere all’interno del contratto d’unione entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno ai fini di cui al presente articolo.
Art. 230-nonies.
– (Regime patrimoniale). –
All’interno del contratto d’unione i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.
Art. 230-decies.
– (Cessazione degli effetti del contratto d’unione). –
Si ha cessazione degli effetti del contratto d’unione nei seguenti casi:
1) per comune accordo;
2) per decisione unilaterale;
3) per matrimonio di uno dei due firmatari;
4) per morte di uno dei due firmatari.
Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari del contratto d’unione presentano dichiarazione congiunta al notaio che ha ricevuto l’atto iniziale;
nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al contratto d’unione manifesta la propria volontà all’altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia all’archivio notarile territorialmente competente che ha ricevuto l’atto iniziale;
nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato al notaio che ha ricevuto l’atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio;
nel caso di cui al numero 4), il superstite invia all’archivio notarile competente per territorio che ha ricevuto l’atto iniziale copia dell’atto di decesso.
Il notaio che riceve i documenti di cui al secondo comma fa menzione della cessazione del contratto d’unione a margine dell’atto iniziale. All’estero, la ricezione, l’iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al secondo comma sono assicurati nelle forme previste dalla legge locale.
Art. 230-undecies.
– (Effetti della cessazione del contratto d’unione). –
Gli effetti della cessazione del contratto d’unione si producono, a seconda dei casi:
1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza del notaio che ha ricevuto l’atto iniziale;
3) alla data del matrimonio o del decesso di uno dei firmatari.
I soggetti firmatari del contratto d’unione posso stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto d’unione per cause diverse dalla morte.
I soggetti firmatari del contratto d’unione procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto.
In mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto d’unione, senza pregiudizio alcuno per l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 230-duodecies.
– (Diritto di successione nel contratto di locazione). –
Qualora uno dei due firmatari del contratto d’unione sia titolare di contratto di locazione per l’alloggio comune, in caso di morte di quest’ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il contratto d’unione sussista da un periodo non inferiore a cinque anni.